ECOBONUS 2024
Scopri le detrazioni fiscali a te riservate dai decreti ECOBONUS
l DL n.34/2020, c.d. Decreto Rilancio, convertito con modificazione in legge n. 77/2020 ha dato la possibilità di accedere all’Ecobonus del 50% con sconto in fattura e cessione del credito, ed ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica (oltre ad altri specificamente individuati) – c.d. Superbonus.
La pubblicazione di nuovi decreti/disposizioni ministeriali sull’Ecobonus e Superbonus potrebbero modificare il contenuto della presente guida. Si raccomanda una consultazione preventiva delle fonti ufficiali dell’amministrazione finanziaria.
In questo Vademecum verranno spiegate le modalità con cui accedere alla tre tipologie di Ecobonus, i requisiti necessari e le specifiche di ognuna.
Cos’è la detrazione fiscale?
La detrazione fiscale è una diminuzione delle imposte dovute perché, nel caso specifico, sono state sostenute delle spese destinate a migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti. Le schermature solari rientrano negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e come tali godono di una detrazione fiscale del 50% (Ecobonus) o 110% (Superbonus).
Cos’è la schermatura solare?
“I sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari” (Allegato M. del DL 311).
Quali prodotti rientrano nell’Ecobonus?
PRODOTTI CERTIFICATI SECONDO LA NORMA EN 13561
Tende da sole, pergole a impacchettamento, pergole a lame orientabili (bioclimatiche), tende per lucernari, tende per serre, tende a bracci, tende per facciate, tenda da facciata a rullo, tende a veranda, tende a pergola, cappottine, zanzariere e tende antinsetto, schermi solari mobili.
PRODOTTI CERTIFICATI SECONDO LA NORMA EN 13659
Veneziane esterne in alluminio, frangisole, chiusure oscuranti, persiane, scuri, tapparelle, ecc.
PRODOTTI CERTIFICATI SECONDO LA NORMA EN 13120
avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, verticali. Sono escluse le tende decorative.
ECOBONUS 50%: I Soggetti Beneficiari
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che, a vario titolo, possiedono l’immobile su cui si va a intervenire. Il principio è che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano a chi gode di un diritto sull’immobile:
- Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni.
- I titolari di diritto reale sull’immobile.
- I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali.
- Gli inquilini.
- Coloro che detengono l’immobile in comodato.
- I familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.
- I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
- Le associazioni tra professionisti.
- Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Accesso alla Detrazione
Affinché possano beneficiare dell’agevolazione, le schermature solari devono essere:
- Applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente.
- A protezione di una superficie vetrata.
- Installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata.
- Mobili.
- Sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.
- Nel rispetto dell’Allegato M del DLgs. N. 311/2006 le schermature solari devono essere marcate CE secondo EN 13561.
- Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale (gtot) inferiore o uguale a 0,35.
- Devono essere rispettate, inoltre, le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Spese Ammesse
Nel limite di spese agevolabile devono essere considerate spese ammissibili:
- Fornitura e posa in opera di schermature solari.
- Eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti.
- Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.).
- Opere provvisionali e accessorie.
Agevolazione Fiscale Massima
Nel caso di schermature solari l’agevolazione fiscale è di massimo € 60.000. Per gli interventi singoli, intesi come non in combinazione con uno degli interventi trainanti, è possibile accedere alla detrazione del 50% per un massimale indicato nell’allegato I del 6 Agosto 2020 (per le schermature solari stabilito a 276€ al mq, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie).
Significa che, a prescindere dalla spesa al mq per la schermatura solare, si potrà detrarre al massimo il 50% su 276€ al mq al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
Modalità di Utilizzo della Detrazione
Utilizzo diretto:
Utilizzo diretto a detrazione delle imposte sul reddito per il cliente finale, suddividendo il beneficio in 10 quote annuali.
Cessione del credito:
Cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Per poter beneficiare della cessione del credito d'imposta sarà necessario sottoscrivere un accordo di convenzione tra il cedente e il soggetto cessionario. Inoltre, per convertire la detrazione in credito d'imposta, sarà opportuno avvalersi di soggetti abilitati a presentare le dichiarazioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Sconto sul corrispettivo:
Contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Nota Bene
Per poter fruire dello sconto in fattura:
- Concordare già al momento della richiesta di preventivo la volontà di richiedere lo sconto in fattura e procedere ai relativi adempimenti (convenzione, comunicazione, ricevuta di presentazione enea, ...).
- Effettuare il pagamento della differenza tra il valore totale della fattura meno l’importo detraibile con Bonifico Bancario parlante.
- Nel caso in cui l’acquirente abbia optato per la formula dello sconto in fattura, qualora, per fatto ad esso imputabile, il rivenditore non potesse usufruire del relativo credito di imposta, il rivenditore avrà diritto a rivalersi nei confronti dell’acquirente per un importo pari allo sconto applicato.
Sconto in Fattura del Rivenditore o Cessione del Credito
Per il 2020 e il 2021, come riportato nella legge n° 77 del 17 Luglio 2020, per il 2020 è prevista la possibilità di poter acquistare una pergola o una tenda da sole che rientri nei parametri dell’Ecobonus, richiedendo al fornitore (rivenditore del prodotto) uno sconto diretto in fattura pari al 50% dell’importo massimo detraibile, andando a cedere ad esso il credito d’imposta cui dà diritto l’Ecobonus.
Significa che l’acquirente di una pergola o tenda da sole che ha diritto all’Ecobonus, può non pagare l’importo detraibile, cedendo questo credito d’imposta al rivenditore del prodotto. Questo può avvenire tramite un accordo preliminare con il rivenditore.
Documentazione Tecnica da Trasmettere
“Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere nel caso di utilizzo diretto o entro la data di fine lavori nel caso di sconto in fattura o cessione del credito, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).
Documentazione da Conservare a Cura del Cliente
Di tipo “Tecnico”:
- Certificazione del fornitore/produttore/assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra.
- Stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario.
- Schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
Di tipo “Amministrativo”:
- Delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali.
- Fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino.
- Ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico.
- Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
SUPERBONUS 110%: Le Schermature Solari
L’installazione di prodotti per la schermatura solare non rientra come intervento singolo tra le tipologie di intervento c.d. “trainanti” che danno diritto al cosiddetto Ecobonus del 110%.
Tuttavia se le schermature solari sono state inserite nella progettazione energetica e si integrano con gli investimenti di cui sopra (trainanti), acquisiscono anche loro la detraibilità al 110% in 5 anni.
Fatti salvi tutti i loro vincoli e le specificazioni come per l’ecobonus al 50%.
- Aliquota di detrazione: 110% delle spese totali sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
- Limite massimo di detrazione ammissibile: entro i limiti totali specifici relativi all’intervento trainante.
- Importo massimo agevolabile di costo per prodotto: 276 euro / mq al netto di Iva e al netto di Iva e prestazioni professionali, opere complementari relative alla installazione, posa e alla messa in opera.
- Possibilità di richiedere lo sconto in fattura oppure utilizzo diretto del credito in 5 anni, oppure cessione del credito.
Interventi Trainanti
Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi (CAPPOTTO TERMICO). Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari.
- 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari.
- 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni. Si tratta degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria. Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
- 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari.
- 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari. Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più ssi autonomi dall’esterno. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- 30.000 euro, per singola unità immobiliare.
Se le schermature solari, come pergole e tende da sole, sono acquistate e installate in combinazione con almeno uno dei sopra descritti interventi, sarà possibile detrarle al 110% in cinque anni oppure cedere il credito d’imposta.
Tutte le spese devono essere sostenute nel periodo 1 luglio 2020 - 31 dicembre 2021.
I Soggetti Beneficiari
- I condomìni.
- Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
- Gli Istituti autonomi case popolari.
- Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
- Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
- Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
N.B. I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni oppure qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” (circ. 24 ADE del 8 agosto 2020).
Prerogative per Accedere al Superbonus
- Gli interventi devono rispettare i requisiti previsti sulle prestazioni energetiche degli edifici (asseverazione).
- I materiali isolanti e gli impianti devono rispondere a specifici requisiti tecnici ed ambientali.
- Gli interventi devono assicurare, nel loro complesso - anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo - il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, o, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.
- Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
- Oltre alle attestazioni (e asseverazioni) è necessario acquisire anche il visto di conformità, che viene rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro (di cui all’art. 3 co. 3 lett. a) e b) del DPR 322/98) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF, per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta nella versione Superbonus al 110%.
- Trasmettere la scheda descrittiva dell’intervento entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere nel caso di utilizzo diretto o entro la data di fine lavori nel caso di sconto in fattura o cessione del credito, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/). Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ENEA.
Modalità di Utilizzo
Utilizzo diretto:
Utilizzo diretto a detrazione delle imposte sul reddito per il cliente finale, ripartendo il beneficio in 5 quote annuali.
Cessione del credito:
Cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Per poter beneficiare della cessione del credito d'imposta sarà necessario sottoscrivere un accordo di convenzione tra il cedente e il soggetto cessionario. Inoltre, per convertire la detrazione in credito d'imposta, sarà opportuno avvalersi di soggetti abilitati a presentare le dichiarazioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Sconto sul corrispettivo:
Contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Nota Bene: Per poter fruire dello sconto in fattura:
- Concordare già al momento della richiesta di preventivo la volontà di richiedere lo sconto in fattura e procedere ai relativi adempimenti (convenzione, comunicazione, ricevuta di presentazione enea, ...).
- Effettuare il pagamento della differenza tra il valore totale della fattura meno l’importo detraibile con Bonifico Bancario parlante.
- Nel caso in cui l’acquirente abbia optato per la formula dello sconto in fattura, qualora, per fatto ad esso imputabile, il rivenditore non potesse usufruire del relativo credito di imposta, il rivenditore avrà diritto a rivalersi nei confronti dell’acquirente per un importo pari allo sconto applicato.
www.enea.it
www.agenziaentrate.gov.it
www.federlegnoarredo.it
Si raccomanda di prendere visione del vademecum e relativi aggiornamenti al sito: www.efficienzaenergetica.enea.it.
Fonte: BT Group