ECOBONUS 2025-2027
Scopri le detrazioni fiscali a te riservate dai decreti ECOBONUS
Con la nuova Legge di Bilancio, anche per il triennio 2025-2027 sarà possibile usufruire delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, tra cui rientrano le schermature solari e le chiusure oscuranti. Ecco tutto quello che c’è da sapere per accedere correttamente al beneficio.
Cos’è la detrazione fiscale?
La detrazione fiscale è una diminuzione delle imposte dovute perché, nel caso specifico, sono state sostenute delle spese destinate a migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti. Le schermature solari rientrano negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e come tali godono di una detrazione fiscale del 50% (Ecobonus) o 110% (Superbonus).
Cos’è la schermatura solare?
“I sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari” (Allegato M. del DL 311).
Quali prodotti rientrano nell’Ecobonus?
PRODOTTI CERTIFICATI SECONDO LA NORMA EN 13561
Tende da sole, pergole a impacchettamento, pergole a lame orientabili (bioclimatiche), tende per lucernari, tende per serre, tende a bracci, tende per facciate, tenda da facciata a rullo, tende a veranda, tende a pergola, cappottine, zanzariere e tende antinsetto, schermi solari mobili.
PRODOTTI CERTIFICATI SECONDO LA NORMA EN 13659
Veneziane esterne in alluminio, frangisole, chiusure oscuranti, persiane, scuri, tapparelle, ecc.
PRODOTTI CERTIFICATI SECONDO LA NORMA EN 13120
avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, verticali. Sono escluse le tende decorative.
Aliquote e requisiti fiscali
Chi installa tende da sole, pergole o altri sistemi di schermatura può detrarre una parte della spesa sostenuta secondo il seguente schema:
| Anno | Aliquota standard | Aliquota abitazione principale |
|---|---|---|
| 2025 | 36% | 50% |
| 2026 | 30% | 36% |
| 2027 | 30% | 36% |
Quali interventi sono ammessi
Rientrano nell’agevolazione:
-
Schermature solari e chiusure oscuranti applicate in modo permanente sull’edificio;
-
Installazioni interne, esterne o integrate alla superficie finestrata;
-
Sistemi mobili tecnici con valore di gtot ≤ 0,35;
-
Prodotti con marcatura CE, conformi alla EN 13561;
-
Orientamento ammesso: da Est a Ovest passando per Sud (per schermature); tutti gli orientamenti per le chiusure oscuranti.
Il tetto massimo detraibile è fissato a 276 €/mq (escluse IVA e spese professionali), fino a un massimo di 60.000 € per unità immobiliare.
Chi può richiedere il bonus
Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i contribuenti che:
-
Sostengono le spese per la riqualificazione energetica;
-
Detengono un diritto reale sull’immobile.
È possibile scegliere tra la detrazione diretta o la cessione del credito (rif. Provvedimento Agenzia delle Entrate 28/08/2017).
Obblighi per i rivenditori
La fattura deve riportare:
-
Tipologia e quantità del prodotto;
-
Conformità alla norma EN13561;
-
Valore gtot secondo la norma EN 14501;
-
Costo di fornitura e posa;
-
Schede tecniche, manuale d’uso, marcatura CE.
Procedura per il cliente
-
Pagare tramite bonifico parlante, indicando correttamente la causale per risparmio energetico (L.296/2006).
-
Registrarsi sul sito ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori: https://bonusfiscali.enea.it (sarà richiesto lo SPID).
-
Compilare i moduli con:
-
Dati del prodotto e del contribuente;
-
Dati catastali dell’immobile;
-
Orientamento delle tende;
-
Superficie vetrata schermata.
-
Attenzione: il valore del risparmio energetico (allegato F) può essere indicato come “0”.
Documentazione da conservare a cura del cliente
Di tipo “Tecnico”:
- Certificazione del fornitore/produttore/assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra.
- Stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario.
- Schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
Di tipo “Amministrativo”:
- Delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali.
- Fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino.
- Ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico.
- Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
Documentazione tecnica da trasmettere
“Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere nel caso di utilizzo diretto o entro la data di fine lavori nel caso di sconto in fattura o cessione del credito, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).
Modalità di utilizzo
Utilizzo diretto:
Utilizzo diretto a detrazione delle imposte sul reddito per il cliente finale, ripartendo il beneficio in 5 quote annuali.
Cessione del credito:
Cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Per poter beneficiare della cessione del credito d'imposta sarà necessario sottoscrivere un accordo di convenzione tra il cedente e il soggetto cessionario. Inoltre, per convertire la detrazione in credito d'imposta, sarà opportuno avvalersi di soggetti abilitati a presentare le dichiarazioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Sconto sul corrispettivo:
Contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Nota Bene: Per poter fruire dello sconto in fattura:
- Concordare già al momento della richiesta di preventivo la volontà di richiedere lo sconto in fattura e procedere ai relativi adempimenti (convenzione, comunicazione, ricevuta di presentazione enea, ...).
- Effettuare il pagamento della differenza tra il valore totale della fattura meno l’importo detraibile con Bonifico Bancario parlante.
- Nel caso in cui l’acquirente abbia optato per la formula dello sconto in fattura, qualora, per fatto ad esso imputabile, il rivenditore non potesse usufruire del relativo credito di imposta, il rivenditore avrà diritto a rivalersi nei confronti dell’acquirente per un importo pari allo sconto applicato.
www.enea.it
www.agenziaentrate.gov.it
www.federlegnoarredo.it
Si raccomanda di prendere visione del vademecum e relativi aggiornamenti al sito: www.efficienzaenergetica.enea.it.
Fonte: BT Group
